Negli anni del boom economico trainato dalla ricostruzione edilizia del secondo dopoguerra, la progettazione edilizio-architettonica degli edifici spesso veniva effettuata da un singolo professionista, geometra ingegnere o architetto che fosse, che provvedeva ad ogni attività progettuale e di direzione dei lavori.

Mezzo secolo dopo, nell’attuale momento storico e con la relativa evoluzione della normativa e proliferazione della burocrazia, questo tipo di approccio – fatta esclusione per interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo di ridotti elementi edilizi informati a grande semplicità – risulta semplicemente impensabile.

L’aumentata conoscenza di problematiche tecniche e tecnologiche, l’evoluzione dei materiali in uso, la necessaria specializzazione in molte tematiche dell’ambito edilizio (alcune delle quali affatto nuove rispetto alle modalità costruttive tramandate dalla tradizione), la mutata considerazione delle responsabilità soggettive che ha richiesto la presenza di più figure professionali tra le quali ripartire le responsabilità delle azioni progettuali e direzionali, sono tutti fattori che hanno contribuito a fare aumentare in modo esponenziale i soggetti tecnici che devono intervenire nel percorso – a volte decisamente lungo e sfiancante – che porta dall’idea iniziale alla realizzazione finale di un’opera.

Ecco quindi che al Progettista ed al Direttore dei Lavori architettonici vanno ad affiancarsi  figure già presenti in passato come il Progettista e Direttore dei Lavori strutturali, quando questi siano presenti e vadano opportunamente progettati e denunciati, ma anche figure sostanzialmente nuove (il decreto legislativo 494 che le introduceva è del 1996) come il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) e in Fase di Esecuzione (CSE), figure professionali volute per progettare preventivamente la sicurezza di un cantiere e monitorarne l’evoluzione in opera, adottando se del caso correttivi e miglioramenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento, documento essenziale per definire le lavorazioni in sicurezza. Senza dimenticare che vi possono essere figure accessorie o complementari a questi ruoli, chiamate ad operare secondo necessità. Per esempio, un Tecnico topografo per i rilievi preliminari alla progettazione; un Tecnico progettista per l’assistenza alla presentazione delle pratiche agli sportelli edilizi o ai portali regionali; un Collaudatore delle strutture, sempre presente ove vi siano strutture da verificare con collaudo finale prima della chiusura dei lavori; oppure tecnici esperti di settore per eventuali prove in opera o chiamati a valutare, per esempio, impatti acustici o vibrazionali in corso di intervento. Va anche considerato che ogni intervento di modifica degli spazi – ma anche solo di destinazione d’uso – richiede certamente l’operato di un Tecnico catastale, per le opportune variazioni che vanno apportate in termini di planimetrie e visure.

Inoltre, vista appunto l’evoluzione della tecnica costruttiva e la conseguente evoluzione nelle richieste di asseverazioni, certificazioni, denunce varie, vi può essere la necessità della presenza di ulteriori esperti già in ambito progettuale se non in fase di costruzione. E’ il caso, per esempio, del Progettista e Direttore Lavori delle opere di isolamento termico, che può assumere anche il ruolo di Certificatore Energetico (e questa è una figura divenuta basilare ormai da quasi due anni, in tema di Superbonus 110%, ma la figura era già presente anche solamente per la presentazione dell’APE – Attestato di Prestazione Energetica -); o il caso del Progettista e Direttore dei Lavori in acustica, figura non sempre – ed a torto – considerata nell’ambito delle progettazioni, fosse anche solo per il rispetto dei requisiti acustici passivi dei materiali, vista l’importanza che l’acustica ha assunto negli ultimi due decenni sia in tema normativo che di percezione da parte della Committenza (e di relativo incremento dei contenziosi legali in materia…).

Va poi ricordato che in molti casi, quando si parla di edifici un po’ più complessi – ma non solo in tema di edilizia industriale o commerciale piuttosto che museale/espositiva; anche nell’edilizia residenziale, pensando ai condomini con altezza elevata in quota gronda – occorre prevedere la presenza di un Progettista e Direttore Lavori antincendio, che è figura divenuta sempre più specialistica dopo l’avvento della normativa di recente evoluzione, tuttora in fase di continua variazione ed integrazione.

Bisogna poi pensare che in ogni edificio sono presenti degli impianti tecnici che in molti casi, in funzione della normativa riferita alla tipologia degli impianti e degli edifici ed alle superfici interessate, richiedono una progetta zione ed una conseguente Direzione Lavori. Ecco quindi divenire di volta in volta necessari il Progettista e Direttore Lavori Elettrici, il Progettista e Direttore Lavori Termotecnici, il Progettista e Direttore Lavori di particolari impianti tecnici, ad esempio di condizionamento, oltre che eventuali tecnici addetti alla progettazione, verifica o collaudo di apparecchiature specifiche (citando a scopo esemplificativo: canne fumarie, forni per verniciatura, impianti di abbattimento fumi ecc.) che debbono valutare l’applicazione di normative settoriali molto particolareggiate, come per esempio le Norme tecniche UNI. Capita pertanto che ci si debba avvalere anche dell’apporto di un Tecnico Ambientale, soprattutto quando si interviene in siti che possano far ritenere necessaria una bonifica o comunque una verifica ambientale dei luoghi.

E solo per citare, in casi particolari ma nemmeno troppo, si debbono coinvolgere per esempio un Tecnico Paesaggista se si opera su ampie superfici esterne o in risposta a dettami normativi oppure un Archeologo, se si sta operando in determinati edifici sotto tutela e su richiesta della competente Soprintendenza. Senza mai dimenticarsi del Geologo, che dovrebbe essere figura centrale di riferimento delle attività preventive alla progettazione di qualunque nuova opera e di interventi di ristrutturazione pesante. Come d’altro canto risulta importante la figura del responsabile dei lavori, in quei casi in cui il Committente non voglia assumersene il compito o non convenga che lo assuma.

Non bisogna poi tralasciare i Professionisti di altri campi, che debbono essere incaricati sovente (per non dire praticamente sempre) ad offrire la loro consulenza in settori che sono tutt’altro che separati da quelli legati alla progettazione edilizia. Si pensi semplicemente all’Avvocato, che spesso è chiamato ad esprimersi su questioni di contenzioso con il vicinato piuttosto che di interpretazioni in punta di diritto su questioni legate a distanze, confini, liti pendenti, interpretazioni giurisprudenziali e quant’altro. Senza dimenticare inoltre il Notaio, professionista essenziale in caso di concessioni su suolo pubblico, atti di assenso o di asservimento (per esempio, sottotetti vincolati ad uso non abitativo), diritti di terzi. O il Commercialista, da sempre figura di riferimento per la gestione fiscale e tributaria degli interventi, soprattutto da quando sono stati introdotti gli sgravi fiscali, che è ora il Professionista di iniziale coinvolgimento per sapere se effettuare l’intervento o meno, visto che buona parte delle opere viene attuata ormai solo a fronte di una verifica circa il credito fiscale maturabile. 

Sgravi che, dopo l’emanazione del recente Decreto Antifrodi legato alle vicissitudini delle truffe fiscali correlate ai bonus edilizi, hanno condotto alla creazione di due ulteriori figure professionali: l’asseveratore della congruità dei costi e l’appositore del visto di conformità. Figure già magari facenti parte dell’entourage operante per quel cantiere, ma comunque aggiuntive. 

Va infatti segnalato che non si tratta ovviamente di tante singole figure distinte, perché i ruoli sopra indicati possono essere contemporaneamente svolti da un’unica persona fisica, assommante in sé più di una delle professionalità richieste. Ma in ambito di responsabilità specifiche e di costi da riversare alla Committenza, è bene che sia chiaro che ciascuna figura tra quelle elencate risponde del proprio specifico operato, con una sua singola e distinta responsabilità. Quindi, correttamente, con un suo proprio costo.

Si può quindi ben intuire, in conclusione, che questo esercito di figure professionali – a volte realmente superiori in numero a quello delle maestranze coinvolte in lavori “minori” – vada a gravare notevolmente sui costi generali di un intervento e sui tempi di realizzazione dello stesso, quando non siano coinvolti dei team operativi piuttosto che società di ingegneria strutturate allo scopo o dei network professionali interdisciplinari. Così come è ampiamente intuibile che – si ripete, a meno di lavori realmente di ridotta entità e difficoltà, ma che ormai al limite rientrano forse e in parte solo nell’edilizia libera o nella manutenzione ordinaria – la progettazione e la direzione lavori non siano più pensabili come un one man show ma solo in funzione di un coordinato apporto di più orchestrali che diano luogo ad una attività concertante ed armonica, che riduca e smussi (per quanto possibile ed a prescindere dalle risposte, spesso contraddittorie, degli Enti pubblici) tempi e costi. 

Altrimenti si continueranno ad avere Committenze private che troveranno più conveniente bypassare l’enorme mole di burocrazia e permessi – e la difficoltosa  quando non impossibile comprensione della normativa – semplicemente realizzando un abuso e mettendolo a posto dopo, “tanto si sa che in Italia un condono prima o poi esce”…