Spese per sanificazione e dispositivi di protezione:
conto alla rovescia per il credito d’imposta

Tutte le imprese e i professionisti che nel corso del 2020 hanno sostenuto e sosterranno spese per l’adeguamento e la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’acquisto di dispositivi di protezione, prodotti detergenti e igienizzanti, possono chiedere il riconoscimento di un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute ed ammissibili, fino ad un massimo di 100mila euro di spese, ai sensi degli artt. 120 e 125 del D.L. 34/20202, ora convertito in legge dal Parlamento.

Mentre per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro ci sarà tempo fino al 30 novembre dell’anno 2021, per le spese di sanificazione e di acquisto dei d.p.i. è stato fissato un termine molto stretto per poter presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione-richiesta: entro il 7 settembre 2020!

Per rendere più divertente l’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha quindi preparato un modulo di comunicazione che prevede l’indicazione separata delle spese già sostenute e di quelle che… si prevedono fino a fine anno. Per la precisione, dovranno essere indicate in due distinte caselle del modulo:
1 – le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al mese precedente (rispetto alla data di sottoscrizione della comunicazione);
2 – le spese da sostenere nel periodo compreso fra il mese in corso e il 31 dicembre 2020.
[Non è purtroppo prevista la fornitura di una sfera di cristallo per la previsione esatta delle spese future di cui al punto 2]

Questo vuole dire che:
– se la comunicazione verrà sottoscritta in luglio, nella prima casella potranno essere indicate le spese “certe” già sostenute fino al 30 giugno 2020;
– se la comunicazione verrà sottoscritta in agosto, nella prima casella potranno essere indicate le spese sostenute fino al 31 luglio 2020;
– se la comunicazione verrà sottoscritta in settembre, in quella casella potranno essere indicate le spese sostenute fino al 31 agosto 2020.

Le spese di sanificazione ed acquisto d.p.i. ammissibili per la richiesta del credito d’imposta sono le seguenti:
a) spese per prestazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati sul lavoro (se la sanificazione è eseguita da imprese esterne occorre ottenere apposita certificazione conforme ai protocolli di regolamentazione; se è eseguita con proprio personale occorre che lo stesso abbia competenze specifiche riconosciute e venga attestata la conformita delle procedureai protocolli di regolamentazione);
b) acquisto di mascherine, guanti, visiere, tute e calzari, conformi alla normativa europea sui requisiti di sicurezza;
c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti (comprese le spese di installazione), conformi alla normativa europea sui requisiti di sicurezza;
e) acquisto ed installazione di barriere, pannelli ed altri dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L’importo delle spese è quello al netto dell’IVA, per i soggetti che possono detrarre l’IVA. E’ invece il costo lordo (comprensivo dell’IVA) per i soggetti (es. medici, forfettari, minimi) che non possono detrarre l’IVA.

Se ci è consentito un piccolo suggerimento, non correte a presentare la comunicazione in quest’ultima decade di luglio, ma aspettate che inizi il mese di agosto  per comprendere nella casella 1) tutte le spese sostenute fino a luglio, o addirittura aspettate a datare e trasmettere la sottoscrizione ai primi di settembre se avete in programma di sostenere e quindi includere spese meritevoli nel mese di agosto.

Ci sono poi altri trucchetti e trabocchetti circa la concessione e l’effettivo utilizzo del credito (che è un po’ diverso da quelli che lo hanno preceduto), ma non preoccupatevi: per aiutare i contribuenti e i loro consulenti a capire come funziona questo credito d’imposta e come si compila questa sorta di “prenotazione”, oltre alle solite istruzioni l’Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato un  provvedimento esplicativo  di  13 pagine.

Se dopo la sua lettura avete qualche dubbio su cosa e come fare… mettetevi in contatto con noi!

Edoardo Russo