TRASFERIMENTI MOBILIARI E IMMOBILIARI IN SEDE DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI.

Le Sezioni Unite confermano la validità delle clausole che riconoscono ad uno o entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o altri diritti reali o ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento.

Sembra una faccenda da addetti ai lavori, ma non è così perché le ricadute concrete di questa importante pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione sono tali da consentire un bel risparmio in termini di tempo e, soprattutto, di denaro, per tutti coloro che, separandosi consensualmente, decidono anche di regolare anche la “gestione dei mattoni” (di casa, non quelli da lanciare…).

La Corte ha infatti stabilito che è possibile inserire nel verbale di accordo le determinazioni circa l’attribuzione delle proprietà  immobiliari precisando che, poiché il verbale di separazione o la sentenza di divorzio è un atto pubblico, è possibile operare l’immediata trascrizione dell’atto ai sensi dell’art. 2697 c.c. senza la necessità di fare un atto notarile con relativa parcella e applicazione delle imposte sui trasferimenti immobiliari!

In altre parole, se intendete separarvi o divorziare consensualmente e volete regolare le questioni immobiliari (oltre a tutto il resto) in maniera celere ed economicamente vantaggiosa, poiché l’imposta applicabile è quella degli atti giudiziari, da oggi sarà un po’ più facile ed economicamente vantaggioso farlo.

Alberto Manzella, avvocato del network Resolvo

Ecco la massima della sentenza:

Cass. Sez. Un. 21761/2021

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.