In queste settimane, sull’onda dei provvedimenti legati all’estensione del Green Pass o alla possibilità di un obbligo vaccinale ratificato per legge, l’opinione pubblica è divisa (come spesso capita nel nostro Paese) in Guelfi e Ghibellini. Divisione che, come vedremo, non sempre ha ragion d’essere.

È circolata, in alcuni ambienti parlamentari, anche una domanda (di per sè legittima): chi paga nel caso (possibile, raro, non auspicabile, ma possibile) in cui il vaccino porti a conseguenze indesiderate e dannose alla persona che si è sottoposta al vaccino?

La domanda appare sensata, peccato però che la risposta esista già. Ed esiste da tempo. Ne ha scritto Eugenia Tognotti, docente di Storia della Medicina e della Sanità Pubblica all’Università di Sassasi, su La Stampa lunedì 6 settembre e avrebbe forse meritato maggior eco.

La docente sarda ricorda che già la Legge 210 del 1992 stabilisce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazione di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Nello specifico il legislatore dice che “Chiunque abbia riportato, a causa di  vaccinazioni  obbligatorie per legge o  per  ordinanza  di  una  autorità  sanitaria  italiana, lesioni o  infermità,  dalle  quali  sia  derivata  una  menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni  e  nei  modi  stabiliti  dalla presente legge.”

Andiamo indietro nel tempo di quarant’anni, erano gli anni nei quali si scopriva la correlazione tra contagio da Aids e trasfusioni di sangue. A spingere il legislatore in questa direzione è stata l’introduzione, nel 1966, della legge sull’obbligatorietà della vaccinazione antipolio. Anche in quel caso c’erano state ansie diffuse e si registrarono anche alcuni di effetti collaterali, anche gravi. A queste persone, un risarcimento, in tutta evidenza andava dato. 

Dal 1992 in poi sono succedute modifiche di legge, lo ricorda sempre la Tognotti, che hanno ampliato l’area di tutela anche alle vaccinazioni non obbligatorie, ovvero a quelle solo raccomandate. 

Inoltre una sentenza della Corte Costituzionale che ha fatto storia in materia, la 307 del 1990, ha stabilito che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la società non sia disposta a farsi carico delle eventuali conseguenze negative.

In altre parole: già dal 1990 il legislatore ha stabilito che la vaccinazione ha l’obiettivo della salvaguardia della collettività, e se ti obbligo (o ti spingo) alla vaccinazione, e questa ti crea un danno, quel danno sarà risarcito dalla collettività. Suona strano, che in Parlamento ci sia chi invochi la promulgazione di una legge che già esiste.

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