In un Paese piegato dalla crisi economica conseguente al lockdown imposto dalle misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 e già precedentemente – e da lungo tempo – in difficoltà rispetto alle situazioni economiche di molte delle nazioni europee, è certamente necessario individuare forme e modalità incentivanti alla ripresa di settori chiave della produzione di beni e servizi.

Uno di questi settori è senza dubbio l’edilizia ed il volano che essa rappresenta nei riguardi di intere filiere produttive, dei trasporti, dei servizi, delle prestazioni professionali. Il Decreto Legge 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) contiene alcuni articoli (119-121) che hanno proprio lo scopo di incentivare le attività di tipo edilizio attraverso l’introduzione di un “Superbonus” fiscale pari addirittura al 110% del valore delle opere eseguite.

Significa, per il singolo cittadino che voglia usufruirne direttamente, poter effettuare un insieme composito di opere portando in detrazione fiscale nei cinque anni successivi una cifra superiore del 10% alla spesa effettuata. La norma prevede la possibilità di trasferire la detrazione dal committente all’impresa che effettua i lavori (il che equivale a uno sconto in fattura pari al 100% dell’importo delle opere),  con ulteriore possibilità di cessione del credito  a istituti di credito o assicurativi. Questa possibilità renderebbe di fatto privo di costi l’intervento per il committente, che godrebbe immediatamente dei lavori effettuati senza dover attendere cinque anni per chiudere la “rateizzazione” delle detrazioni fiscali. Da qui l’interesse particolare suscitato dal contenuto del testo di legge.

Quali sono gli interventi che possono consentire l’applicazione del Superbonus?

Sono suddivisi sostanzialmente in due categorie: interventi principali (detti “trainanti”) ed interventi secondari (trainati dai principali). Gli interventi principali sono a loro volta di due tipi:

  1. interventi di miglioramento prestazionale degli edifici in termini di consumo e contenimento energetico;
  2. interventi di miglioramento prestazionale degli edifici in termini di risposta all’evento sismico.

Gli interventi di tipo 1 sono essenzialmente tre:

A – isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali interessanti almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;

B – interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per: riscaldamento; raffrescamento; fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;

C – interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per: riscaldamento; raffrescamento; fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

Per poter essere ammessi all’utilizzo del Superbonus, gli interventi di tipo 1 devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se questo non è raggiungibile,  il conseguimento della classe energetica più alta possibile.  La dimostrazione analitica avviene attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento, con asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

Gli interventi di tipo 2 riguardano una sola tipologia:

D – interventi di miglioramento della risposta sismica dell’edificio per fabbricati ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (con esclusione quindi della sola zona 4). Se il contribuente cede la detrazione ad una impresa di assicurazione e contestualmente stipula una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, gode di un ulteriore bonus del 90% sulle spese di polizza.

Gli interventi principali possono consentire ad altri interventi secondari, normalmente detraibili con percentuali minori, di essere a loro volta “trainati” ad una detrazione super del 110%.

Si tratta di tutti gli interventi di efficientamento energetico degli edifici normalmente agevolati con il cosiddetto Ecobonus (detrazione tra il 50 e l’85%), purché vengano realizzati insieme a uno o più degli interventi di tipo 1 sopra indicati. Per esempio, la sostituzione di infissi (generalmente detraibile al 50% o al 65%) passerebbe anch’essa al 110%. Analogamente, l’installazione di impianti fotovoltaici verrebbe assoggettata alla detrazione del 110% se effettuata contestualmente ad interventi di tipo 1 o 2 trainanti. Questo intervento a sua volta porterebbe alla massima detrazione anche eventuali installazioni di sistemi di accumulo integrati. Anche l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici godrebbe del Superbonus se effettuata contestualmente ad uno degli interventi di tipo 1.

Il ventaglio di possibilità è quindi vasto e particolarmente interessante. Restano però molti nodi da sciogliere, perché il Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge entro il 18 luglio e in fase dibattimentale sono stati presentati ben 416 emendamenti solo agli articoli riguardanti il Superbonus. Sui siti specializzati e sui quotidiani si è finora letto di tutto, pertanto è da ritenersi inutile proporre qui indicazioni sui diversi tetti di spesa che diventerebbero applicabili per i singoli interventi, e che sono oggetto di accesi dibattiti parlamentari: non sembra in discussione l’impianto riguardante le tipologie degli interventi, mentre è tutto da definire quello sui valori massimi ammissibili a detrazione per singola unità, sulle tempistiche di applicazione (in un primo tempo congelate al 31 dicembre 2021, termine assolutamente troppo ridotto per l’entità dei lavori in gioco e la complessità tecnico-burocratica richiesta), sulla tipologia di edifici ammessi (si parlava di sola prima casa, ora pare praticamente certa l’ammissibilità anche di una singola seconda casa), sulle sanzioni applicate in caso di mancato riconoscimento della detrazione a seguito di successivi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se si considera poi che la conversione in legge richiederà necessariamente ulteriori decreti applicativi e circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate (che avrebbero dovuto essere emanati entro il 30 giugno ma sono sospesi, in attesa della legge definitiva), per non dire che  le ferie estive sono alle porte, possiamo tranquillamente ipotizzare che non ci sarà un impianto normativo definito e completo prima di settembre inoltrato. A quel punto le imprese potranno programmare i lavori per il 2021, perché saranno occupate a smaltire le commesse ottenute nei mesi precedenti e riguardanti l’anno in corso. Da qui la necessità di ottenere, nella fase di ratifica della norma, un limite temporale ragionevolmente più dilatato.

Torneremo pertanto sull’argomento a bocce ferme e a provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale o sui canali istituzionali degli enti preposti, per valutare inoltre i possibili benefici derivanti dall’eventuale inserimento in norma di un importante emendamento che renderebbe applicabile il Superbonus 110% anche agli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione, un argomento questo che da solo potrebbe portare un enorme sviluppo al settore edilizio ma anche ad un miglioramento di locali situazioni urbanistiche e paesaggistiche.

di Paolo Mercuri, architetto

e Edoardo Russo, commercialista