Tutte le volte che si incappa in un posto di blocco o in un controllo standard lungo le strade italiane, la classica richiesta che l’agente di turno pone al guidatore è sempre la stessa, da lungo tempo: “Patente e libretto, per cortesia”. E se la patente non c’è o è scaduta,  se il libretto di circolazione non è presente o non riporta l’ultima aggiornata revisione, scattano multe, punti tolti alla patente, veicoli sequestrati. E’ così da molti decenni e, per quanto i controlli siano statisticamente pochi, quando ci sono funzionano.

E perché funzionano? Perché ci sono documenti ormai consolidati,  che ci dicono con estrema accuratezza (a meno di falsificazioni o errori, ovviamente) quale formazione ha ricevuto il guidatore, cosa ha fatto per garantirne l’aggiornamento, cosa ha fatto per mantenere efficiente e sicuro il veicolo che guida.

Funziona così anche in edilizia? Si direbbe proprio di no, dal momento che la valutazione dei requisiti tecnico-professionali per il mantenimento in essere di imprese  grandi e piccole (dalla società di capitale alla ditta individuale) passa esclusivamente dalla presenza di una visura camerale aggiornata e del DURC (dichiarazione di regolarità contributiva).

Di che si tratta, nello specifico? La visura camerale attesta l’iscrizione dell’impresa ad una Camera di Commercio  e riporta l’indicazione delle attività economiche (ATECO) che quella ditta ha intenzione di svolgere, i nominativi del titolare o dei soci e amministratori, l’eventuale presenza di bilanci ed alcuni altri allegati o informazioni. Il DURC attesta invece il corretto ed aggiornato versamento dei contributi previdenziali obbligatori da parte della ditta per i suoi dipendenti o per l’imprenditore stesso.

E quali sono i corsi formativi specifici da frequentare  per poter essere iscritti ad una Camera di Commercio come impresa edile e poter quindi ottenere ed esibire tale visura camerale?

Per gli operatori dei settori impiantistici, ci sono requisiti specifici di formazione ed esperienza, previsti dalla normativa. Per gli altri operatori del settore edilizio invece… nessuno. Quali sono le verifiche di conoscenza tecnica, normativa, operativa da parte degli addetti, per poter continuare ad essere iscritti? Come sopra: nessuna. Quale Ente o Istituto o Associazione si fa carico del controllo del consolidamento nel tempo di caratteristiche tali da poter mantenere l’impresa edile iscritta alla Camera di Commercio? Nessuno.

Nell’ambito dell’edilizia, che è il settore che qui interessa richiamare, si verifica pertanto che basta richiedere l’iscrizione alla Camera di Commercio, senza il sostenimento di alcun esame ma solo versando il diritto annuale, e pagare regolarmente i propri contributi previdenziali all’INPS oltre che quanto dovuto alla Cassa Edile, ed automaticamente quell’impresa, grande o piccola che sia, diventa immediatamente operativa . 

Ecco quindi presentarsi e bussare alla porta di possibili Committenti: imprese di grande esperienza ma anche ditte appena nate, lavoratori autonomi iscritti da oltre trent’anni e lavoratori sessantenni iscritti invece da appena trenta giorni, in un melting pot lavorativo che ribolle e si agita, si sgonfia e si gonfia secondo i cicli ed i momenti storici, espelle lavoratori avanti negli anni (magari bravi ma ormai incapaci di gestire tecnologia e rapporti commerciali) ed include operatori più giovani e rampanti ma forse non così capaci di capire a fondo problemi e rischi di certe attività lavorative, soprattutto in cantiere. E questo è ancora più vero in periodi come quello attuale, nel quale l’Eldorado del Superbonus ha aperto il serraglio e fatto uscire allo sbaraglio general contractors di grande esperienza e capacità, così come  imprese di ridotta potenzialità ma di grande appetito, lavoratori autonomi di provata abilità, accanto a imprenditori improvvisati che si sono traslocati nell’edilizia senza alcuna esperienza pregressa.

Perché non si può ricorrere anche in questo campo delicato a qualche procedura più articolata (ma coerente e semplice) da consolidare nel tempo, per poter arrivare al “patente e libretto” di cui sopra? Perché non si riesce, in un settore fondamentale per l’economia globale e certamente basilare nella vita di ogni singolo individuo (nessuno vive in una caverna, tutti abitiamo in un ambiente determinato da interventi urbanistici ed edilizi), a creare un meccanismo consolidato che permetta di testare all’origine la capacità di ogni singolo individuo, garantendo la base di conoscenze comuni e soprattutto una soglia minima di capacità cognitive e operative, al di sotto della quale non sia ammessa l’iscrizione ad alcun tipo di struttura che rilasci un pass per lavorare nei cantieri?

Le risposte sono tante e porterebbero a disquisizioni che non sono lo scopo di questo semplice articolo, nel quale si cerca solamente di focalizzare l’attenzione del Committente su queste situazioni. Sì, il Committente. Perché è proprio e solo lui il soggetto che secondo la normativa deve verificare le qualità tecnico-professionali delle ditte o degli artigiani che incarica per eseguire i lavori di costruzione o ristrutturazione della propria abitazione. E come può farlo? Chiedendo la visura camerale ed il DURC…

Risulta evidente  che la circolarità dell’argomento, per la quale si torna all’inizio ma passando dalla responsabilità del Committente (che spesso non la conosce), debba far attentamente riflettere su una globale gestione dell’attività edilizia che dovrebbe coinvolgere lo Stato e gli Enti pubblici a monte di tutto questo, per organizzare un sistema premiante di formazione, addestramento e verifica degli operatori, un percorso del quale la sicurezza sia uno degli elementi cardine, la cui mancata comprensione ed applicazione impedisca l’accesso a qualunque  registro e, di fatto, al cantiere.

Forse così la finiremmo di sentir stucchevolmente e continuamente parlare di “inasprimento delle norme e delle sanzioni” e di “repressione” tutte le volte che avvengono degli incidenti in edilizia, dando alla coda colpe che molto sovente appartengono solo alla testa.

(Ha collaborato Edoardo Russo, dottore commercialista)